Martedì, Marzo 19, 2024

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Statuto e Regolamento

STATUTO

Art. 1) Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata Centro di Psicoanalisi Romano, sezione locale, amministrativamente autonoma, della Società Psicoanalitica Italiana S.P.I., della quale accetta Statuto, Regolamento e Codice Deontologico.

Art. 2) Sede

Il Centro ha sede legale in Roma, Via Panama 48.

Art. 3) Scopo

Il Centro non ha fini di lucro. Il Centro promuove e realizza gli scopi societari della S.P.I. mantenendo specificità locale e culturale. Il Centro ha come fini la ricerca, l’aggiornamento, la diffusione, la tutela della psicoanalisi nei suoi aspetti teorici e clinici e la tutela della professionalità dei propri Soci.

Il Centro favorisce scambi culturali e scientifici con altre discipline rappresentate sia da Istituzioni che da singoli studiosi, nell’ambito delle proprie finalità.

Esso può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge per il raggiungimento dei propri scopi e, nell’ambito di questi, può offrire servizi ad Enti pubblici e privati o a singole persone.

Il Centro, al fine di promuovere la formazione continua nell’ambito della Sanità (ECM), può promuovere l’iter per acquisire la qualifica di Provider.

Art. 4) Soci

Sono Soci del Centro, oltre i Soci Fondatori, tutti gli psicoanalisti appartenenti alla S.P.I. che abbiano fatto domanda di ammissione al Presidente del Centro.

Per i Soci della S.P.I. è obbligatoria l’iscrizione a un Centro, che avviene dietro domanda dell’interessato al Centro prescelto.

Possono far parte del Centro come Soci gli psicoanalisti dell’IPA o di altri Centri della S.P.I.( Soci con doppia iscrizione).

La domanda di ammissione va presentata al Presidente del Centro e segue le medesime modalità previste per gli altri Soci.

I Soci hanno diritto al controllo dell’andamento dell’Associazione e hanno la possibilità di prendere visione della documentazione gestionale e assembleare dell’Associazione.

La qualità di Socio del Centro comporta l’accettazione del presente Statuto, del Regolamento e il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio del Centro ha diritto a partecipare alle operazioni di voto con il proprio voto compresi i Soci iscritti presso altri Centri (Soci con doppia iscrizione).

Art. 5) Soci Onorari

L’Assemblea può conferire la qualifica di Socio Onorario ad eminenti studiosi che abbiano acquisito particolari meriti scientifici e culturali nei confronti della psicoanalisi. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota e, pertanto, non ha diritto di voto.

Art. 6) Ospiti

Possono fare temporaneamente parte del Centro, come membri ospiti, psicoanalisti dell’I.P.A. o di altri Centri della S.P.I. che ne facciano richiesta al Presidente del Centro e siano autorizzati dal Comitato Esecutivo del Centro.

I Candidati dell’Istituto Nazionale di Training ( I.N.T.) della S.P.I., in qualità di Candidati della S.P.I., previo parere favorevole del Comitato Esecutivo del Centro e della Sezione Locale dell’I.N.T. da essi frequentata, partecipano alle attività del Centro.

Nell’ambito di specifiche iniziative culturali e scientifiche possono essere ammessi ospiti non psicoanalisti.

Art. 7) Quote

I Soci del Centro, all’atto dell’ammissione, sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e al regolare pagamento della quota annuale. Le modalità e l’ammontare di tali versamenti vengono stabiliti dall’Assemblea Ordinaria del Centro.

Le quote sono personali e non trasmissibili, salvo il caso di decesso del Socio.

Art. 8) Perdita della qualità di socio

Il Socio perde tale qualità per decadenza dalla S.P.I., per morosità, per gravi motivi, per dimissioni. Queste ultime saranno effettive dopo la prima Assemblea ordinaria del Centro. L’esclusione del Socio per gravi motivi viene proposta dal Comitato Esecutivo del Centro e deve essere approvata dall’Assemblea ordinaria del Centro. Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra uno o più Soci e gli organismi del Centro, sarà devoluta al Comitato Esecutivo Nazionale della S.P.I.

Qualsiasi causa estintiva del rapporto associativo con la SPI o l’IPA, comporterà automaticamente la cessazione del rapporto associativo con il Centro..

Art. 9) Organi del Centro

Essi sono:

-         l’Assemblea dei Soci

-         il Comitato Esecutivo

-         il Presidente

Art.10 ) L’Assemblea dei Soci

Per la gestione della propria attività il Centro è governato dall’Assemblea dei Soci che è l’organo deliberante del Centro. Ogni Socio ha diritto di voto, purchè sia in regola con la quota sociale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del programma scientifico e del bilancio. E’ convocata con preavviso di quindici giorni dal Presidente, con indicazione dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, in giorno e orario effettivamente praticabili e perché sia valida deve essere presente almeno metà dei Soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci

L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che il Comitato Esecutivo o il Presidente del Centro lo ritengano opportuno o 1/3 dei Soci lo richieda, ed è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Centro o, in mancanza di questi, dal Segretario Scientifico. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d’intervenire all’Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti la nomina del Comitato Esecutivo e ogni votazione concernente persone fisiche, che dovranno essere a scrutinio segreto. Per queste ultime, il Presidente nomina un segretario e due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Perché un’elezione sia valida è richiesto un quorum minimo costituito dal dieci per cento degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell’Assemblea per la modificazione dello Statuto e del Regolamento, per l’esclusione di un Socio, per il cambiamento di sede, richiedono la maggioranza dei due terzi dei votanti. Le altre delibere sono prese a maggioranza semplice. I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta e ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11) Comitato Esecutivo

L’Associazione è amministrata dal Comitato Esecutivo. I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti, tra i Soci del Centro, nell’Assemblea ordinaria, con voto segreto e a maggioranza. In caso di parità dei voti, si procederà al ballottaggio con nuova votazione.

Il Comitato Esecutivo dura in carica 4 anni e i suoi membri non possono essere rieletti per la stessa carica consecutivamente. In caso di dimissioni o decesso di un componente, il Comitato Esecutivo convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci del Centro, che, con nuove elezioni, provvede a nominare un nuovo membro, che rimane in carica fino alla fine del mandato del Comitato Esecutivo. Qualora il Comitato Esecutivo sia dimissionario, esso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando l’Assemblea, appositamente convocata, non avrà eletto il nuovo Comitato.

Per tutta la durata del mandato non è possibile cumulare cariche elettive sia locali che nazionali.

È prevista una data unica di scadenza elettorale per tutte le cariche. Nonché per le cariche in sostituzione straordinaria.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza relativa: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12) Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da :

- Presidente

- Segretario Scientifico

- Segretario Amministrativo/Rappresentante Intercentri

- Tesoriere

- Consigliere

Il Comitato Esecutivo può essere ulteriormente integrato da uno o più membri responsabili di funzioni specifiche, eletti dall’Assemblea Ordinaria.

Il Presidente è il rappresentante legale del Centro e mantiene i rapporti con la S.P.I. Convoca e presiede le assemblee del Centro, firma gli atti ufficiali e i verbali delle riunioni redatti dal Segretario Amministrativo.

Il Segretario Scientifico è il responsabile della realizzazione del programma scientifico e culturale approvato dall’Assemblea e rappresenta il Centro in seno alla Commissione Scientifica della S.P.I.

Il Segretario Amministrativo cura l’elenco ufficiale dei Soci, redige e controfirma i verbali e ne cura la conservazione, custodisce l’archivio del Centro, cura lo scambio d’informazioni tra Soci e il Comitato Esecutivo, redige le comunicazioni per il Notiziario della S.P.I., dà esecuzione ai deliberata dell’Assemblea.

Inoltre il Segretario Amministrativo ricopre il ruolo di Rappresentante del Centro presso la Commissione Intercentri svolgendo la funzione di collegamento tra i Soci del Centro, il Comitato Esecutivo del Centro, l’ Esecutivo Nazionale della S.P.I. e gli altri Centri.

Il Tesoriere tiene la contabilità del Centro e redige il bilancio consuntivo e preventivo da presentare ogni anno all’Assemblea per l’approvazione. Provvede alla riscossione delle quote sociali e segnala al Presidente le eventuali morosità per le opportune decisioni.

Il Consigliere svolge funzioni e incarichi specifici individuati dall’Esecutivo del Centro.

L’Assemblea elegge il Referente per bambini e adolescenti. La sua carica è direttamente correlata alla durata del Comitato Esecutivo.

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento S.P.I., il referente b/a ha il compito di collaborare con il coordinatore nazionale b/a per l’aggiornamento e con la Segreteria Scientifica del Centro.

Art. 13) Fondo e patrimonio

Il fondo del Centro è costituito dalle quote dei Soci, nonché dai beni con esse acquistati, dai contributi dell’I.N.T. per i candidati, dai proventi delle attività scientifiche e culturali del Centro, dai contributi eventualmente offerti dai Soci, da persone e da Enti pubblici o privati.

Il patrimonio è formato dai mobili d’arredo, dai libri, dalle attrezzature, nonché in genere dai beni mobili ed immobili di cui è dotato il Centro.

Art. 14) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio il Comitato Esecutivo redige il bilancio che sarà approvato dall’Assemblea.

Art. 15) E’ vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di qualsiasi genere durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16) Scioglimento

L’eventuale proposta di scioglimento del Centro dovrà essere deliberata a maggioranza dei 2/3 dei Soci e andrà inoltrata all’Esecutivo Nazionale della S.P.I. quale organo responsabile. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per le pratiche relative alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento della S.P.I. e dalle leggi vigenti.

Art.17) “Centro di consultazione e terapie psicoanalitiche”

Il Centro di Psicoanalisi Romano è dotato di un centro clinico denominato “ Centro di consultazione e terapie psicoanalitiche ” che fornisce trattamenti psicoanalitici ad adulti, adolescenti, bambini e a famiglie, oltre che consulenze ad Istituzioni pubbliche e/o private che si occupano della salute.

 

REGOLAMENTO

 

articolo 1 DOPPIA ISCRIZIONE

I Soci della SPI, già iscritti ad altri Centri, possono diventare Soci del C.d.P.R., facendone richiesta scritta al Presidente.

articolo 2 QUOTE

La quota associativa annuale può essere pagata in un’unica rata oppure in due rate di pari importo.

L’anno amministrativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I Soci che hanno raggiunto l’80° anno di età sono esentati, a seguito di comunicazione una tantum al Tesoriere, dal pagamento della quota sociale.

I Soci che hanno età compresa tra i 75 e i 79 anni sono tenuti a versare il 50% della quota societaria.

articolo 3 OSPITI

L’Esecutivo ha la facoltà di invitare, come ospiti del Centro, per specifiche iniziative scientifiche, persone non appartenenti alla S.P.I., per una partecipazione occasionale o temporanea.

I Soci che ritengano utile allo svolgimento di gruppi di studio o iniziative ad essi collegate la partecipazione di persone non appartenenti alla S.P.I. hanno la facoltà di invitarle, per la durata dell’iniziativa medesima, dopo aver ottenuto il consenso del Presidente.

articolo 4 ELEZIONI

Il presidente in tempo utile informa e sollecita i Soci del Centro a presentare le candidature.

Le candidature per le cariche del Comitato Esecutivo, per la carica di rappresentante per la Commissione Intercentri e di rappresentante per il Comitato per la Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti, devono essere inviate al Presidente,con raccomandata A.R.

La domanda di candidatura deve contenere:

-domanda rivolta al presidente,

-un documento che indichi le linee programmatiche,

-un elenco, con le relative firme, di almeno dieci Soci del Centro, a sostegno della candidatura.

Il presidente provvede alla distribuzione ai Soci dei programmi

presentati.

Perché un’elezione sia valida è richiesto un quorum minimocostituito dal dieci per cento degli aventi diritto al voto.

articolo 5 NOMINE

Il Comitato Esecutivo ha la possibilità di nominare dei Soci per l’espletamento di particolari incarichi. I Soci nominati permangono nella loro funzione fino ad espletamento del loro incarico, a meno di non esserne sollevati dall’Esecutivo stesso. Nel caso l’obiettivo per il quale sono stati nominati non sia stato ancora raggiunto allo scadere del mandato dell’Esecutivo, decadono con il decadere dell’Esecutivo stesso, ma è facoltà di quello nuovo rinnovare il loro incarico.

articolo 6 SOSTITUZIONI

Nel caso di indisponibilità temporanea di un Membro dell’Esecutivo (considerandosi tale una indisponibilità inferiore ai tre mesi) le funzioni del Presidente vengono assunte pro-tempore dal Segretario Scientifico e quelle del Segretario Scientifico dal Presidente; le funzioni del Segretario Amministrativo, del Tesoriere, e del Consigliere vengono assunte pro-tempore da un altro Membro dell’Esecutivo.

Nel caso di indisponibilità superiore ai 3 mesi o di dimissioni, si provvede ad una nuova elezione a meno che non manchino 6 mesi o meno di 6 mesi allo scadere del mandato. In tal caso si procede come per la indisponibilità temporanea. Nel caso di indisponibilità superiore ai tre mesi o di dimissioni del Rappresentante per il Comitato per la Psicoanalisi dei Bambini e degli Adolescenti si procede ad una nuova elezione.

articolo 7 ASSEMBLEA

Una Assemblea Ordinaria è convocata entro il 1° trimestre e dovrà discutere dei bilanci economici.

articolo 8 ARCHIVIO STORICO

L’Esecutivo nomina un Responsabile dell’Archivio storico del Centro, che ne curi l’istituzione e l’aggiornamento. Il Responsabile ha l’accesso a tutti i documenti, scientifici ed amministrativi, ad esclusione di quelli amministrativi di competenza dell’Esecutivo in carica.

articolo 9 EMENDAMENTI

Emendamenti dello Statuto e del presente Regolamento avvengono secondo i criteri e le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento della SPI: possono essere proposti da almeno un decimo dei Soci con diritto di voto.

L’emendamento, sottoscritto dai proponenti, viene inviato al Presidente del Centro, che lo pone in discussione in Comitato Esecutivo.

Per venire approvato, l’emendamento votato deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei votanti.

articolo 10 PROCEDURE ATTUATIVE

L’attuazione di alcuni articoli del presente Regolamento avviene secondo le Procedure a seguito elencate.

Le modifiche alle Procedure del Regolamento possono essere proposte dal Comitato Esecutivo o da un decimo dei soci aventi diritto al voto e vengono approvate a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni possono svolgersi per posta, con le stesse procedure valide per la votazione degli emendamenti.

articolo 11 “ CENTRO DI CONSULTAZIONE E TERAPIE PSICOANALITICHE ”

Tenuto conto degli antecedenti redatti dai Servizi di Consultazione adulti e da quello bambini/adolescenti e famiglie inseriti a verbale, si costituisce il centro clinico denominato “Centro di consultazione e terapie psicoanalitiche” con la seguente regolamentazione:

partecipano al “Centro di consultazione e terapie psicoanalitiche”, a titolo volontario, i Soci e i Candidati che afferiscono alla Prima Sezione Locale di Training previo consenso della stessa.

L’attività clinica si svolge nella sede del CdPR, in Via Panama 48, o, per esigenze specifiche di trattamento, presso gli studi professionali dei Soci e dei Candidati o in altre Sedi diverse da quella di Via Panama 48, nel caso queste venissero acquisite allo scopo dall’ Esecutivo del Centro.

I partecipanti all’attività del “ Centro di consultazione e terapie psicoanalitiche ” applicano onorari che rispettano il principio del prezzo solidale secondo l’orientamento del gruppo.

Ogni gruppo di lavoro, adulti e bambini/adolescenti, nomina il proprio Referente, la cui nomina deve essere ratificata dall’Esecutivo del Centro.* I Referenti rimangono in carica per quattro anni, la loro nomina coincide con l’entrata in carica dell’Esecutivo.

* Poiché in passato il ruolo di Responsabile del Servizio di Consultazione b/a è sempre stato ricoperto da un AFT, la nomina del Referente b/a sarà decisa in accordo con un Rappresentante della Commissione Nazionale del Corso di perfezionamento analisi bambini/adolescenti.

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